Art. 1299 c.c.
Regresso tra condebitori
[1]Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
[2]Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
[3]La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva