Art. 12 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 11 riproduce il principio tradizionale della irretroattività della norma giuridica, ma introduce un temperamento limitatamente ai contratti collettivi di lavoro, disponendo che questi possano stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione. Il temperamento, suggerito da considerazioni di ovvia opportunità, mentre permette a tutela dei prestatori di lavoro una limitata retroattività del contratto collettivo, nel contempo costituisce un freno agli inconvenienti e agli abusi cui avrebbe condotto la tendenza a riconoscere alle associazioni professionali piena libertà di regolare i rapporti collettivi di lavoro, senza riguardo alle situazioni esaurite e consolidate nel passato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 21
Nell'art. 12, relativo all'interpretazione delle norme giuridiche, si è avuto cura di far risultare chi, i principi generali di diritto ai quali deve farsi ricorso in mancanza di una precisa disposizione e nell'impossibilità dell'applicazione analogica, devono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente. Anzi, in luogo della formula del progetto definitivo principi generali del diritto vigente, che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interprete, si è ritenuta preferibile l'altra «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», nella quale il termine «ordinamento» risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica nazionale diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato e sia pubblico, darà all'interprete ratti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 22
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art12 · fonte su Normattiva