Art. 1300 c.c. — Novazione
[1]La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero' si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
[2]Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva