Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Natura contrattuale - Responsabilità extracontrattuale della CONSOB - Concorso ex art. 2055 c.c. - Fallimento dell'intermediario - Domanda di insinuazione al passivo del risparmiatore per il recupero delle somme perdute - Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti della CONSOB - Sussistenza - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
Cass. civ. n. 28119/2025Sez. 3Rv. 676606-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 1310 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 668135-01, 664654-01, 664654-03
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Condanna solidale della struttura sanitaria e del medico - Azione di regresso della prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del g.o. - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Cass. civ. n. 27404/2025Sez. URv. 676193-01
Riguarda ancheart. 1298 Codice civileart. 1299 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 7 Responsabilità sanitariaart. 9 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 662914-01, 655790-01, 671738-01, 634036-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Cass. civ. n. 21924/2025Sez. 3Rv. 675850-01
Riguarda ancheart. 2049 Codice civileart. 459 Codice civileart. 519 Codice civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 666485-02, 650428-01
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio di depurazione acque - Temporanea inattività - Concorso del proprietario- gestore dell'impianto nell'inadempimento del soggetto che ha concluso il contratto relativo al servizio con gli utenti - Azione di regresso di tale soggetto, ove convenuto in giudizio, nei confronti del detto proprietario-gestore - Ammissibilità. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
Cass. civ. n. 20014/2025Sez. 3Rv. 675448-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1298 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 656899-03, 656891-04
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Cass. civ. n. 9969/2025Sez. 3Rv. 674633-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 41 Codice penale
Precedenti: 664654-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).