Art. 1303 c.c.
Confusione
[1]Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
[2]Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva