Art. 1309 c.c.
Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva