Art. 131 c.c. — Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione…
Art. 107 — Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse …
Art. 28 — Forma del matrimonio
Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.…
Art. 113 — Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita' di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al…
Art. 103 — Atto di opposizione
… l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.…
Art. 83 — Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della disciplina del matrimonio putativo, è stato suggerito di stabilire alcune sanzioni a carico del coniuge di mala fede. Senonchè, sia la norma proposta che consente alla moglie in buona fede di far annullare l'alienazione dei beni dotali, sia l'altra che attribuisce la patria potestà soltanto al genitore di buona fede, appaiono superflue, perchè la prima discende dagli effetti stessi del matrimonio putativo quali sono fissati nel primo comma dell'articolo 128, e la seconda si desume agevolmente dai principi generali. Quanto all'altra proposta, con la quale si vorrebbe stabilire un obbligo alimentare a carico del coniuge di mala fede, si deve rilevare che l'obbligo alimentare presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo coniugale, che deve invece ritenersi cessato con la sentenza di annullamento. Nè sembra ammissibile giustificare l'obbligo come una sanzione a carico del coniuge di mala fede, perchè sarebbe una incongruenza giuridica impiegare a scopo di sanzione un istituto al quale, per la sua struttura tecnica, è del tutto estranea qualsiasi funzione repressiva o riparatoria. Del resto, adeguate sanzioni a carico del coniuge di mala fede sono poste nell'art. 139, nel quale si prevede tanto la sanzione penale dell'ammenda, quanto quella civile del risarcimento del danno. Nello stesso art. 128 è stata poi soppressa l'ultima frase, contenuta nel progetto, che importava un riferimento alle cause di impugnativa del riconoscimento dei figli naturali. Tale riferimento era tecnicamente impreciso, perchè gli articoli 263 e seguenti presuppongono che oggetto dell'impugnativa sia la dichiarazione di riconoscimento, mentre l'art. 128 crea obbiettivamente lo stato di figlie naturale riconosciuto indipendentemente da ogni dichiarazione del genitore. D'altra parte non vi è dubbio che si possa liberamente provare la inesistenza del fatto della nascita o del concepimento durante il matrimonio dichiarato nullo, dato che questo fatto è la condizione essenziale per la concessione dello stato di figlio naturale riconosciuto. Disposizioni penali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 101
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art131 · fonte su Normattiva