Art. 130 c.c. — Atto di celebrazione del matrimonio
[1]Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
[2]Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva