Art. 1311 c.c.Rinunzia alla solidarieta'

[1]Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

[2]Rinunzia alla solidarieta':

  • 1)il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
  • 2)il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1311 · fonte su Normattiva