Art. 1313 c.c.
[1](Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta').
[2]Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva