Art. 1314 c.c.
Obbligazioni divisibili
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva