Art. 1316 c.c.
Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva