Art. 1319 c.c.
Diritto di esigere l'intero
Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva