Art. 1329 c.c.
Proposta irrevocabile
[1]Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.
[2]Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva