Art. 1330 c.c.
Morte o incapacita' dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva