Art. 1332 c.c.
Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva