Art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva