Art. 134 c.c.
Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva