Art. 135 c.c.
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 134 non è stato aggiunto l'inciso «salvo che sia stata concessa dispensa», poichè è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa. Non è stata neanche ritenuta accoglibile la proposta di qualificare come, delitto il fatto previsto dall'art. 136. Vero che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 142, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità. DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 102
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art135 · fonte su Normattiva
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.