Art. 1356 c.c.
Pendenza della condizione
[1]In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.
[2]L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva