Art. 1357 c.c. — Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva