Art. 1757 c.c. — Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
[1]Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
[2]Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
[3]La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva