Art. 136 c.c.
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva