Art. 1361 c.c. — Atti di amministrazione
[1]L'avveramento della condizione non pregiudica la validita' degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
[2]Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva