Art. 1377 c.c.
Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva