Art. 1382 c.c.
Effetti della clausola penale
[1]La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
[2]La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva