Art. 1386 c.c.
Caparra penitenziale
[1]Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
[2]In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva