Art. 1389 c.c.Capacita' del rappresentante e del rappresentato

[1]Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

[2]In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1389 · fonte su Normattiva