Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio a quo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia "Beato Contardo Ferrini", nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale - non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti - bensì vantano soltanto un generico interesse connesso al perseguimento dei loro scopi statutari. Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo , il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull'ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2019, n. 13 del 2019, n. 213 del 2018, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018 ).
Prospettazione della questione incidentale - Pluralità di parametri evocati - Motivazione adeguatamente riferita al combinato disposto di più norme costituzionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per asserito difetto di specifiche censure con riguardo a ciascun parametro costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha in tutta evidenza ritenuto che l'addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto di tali norme costituzionali. ( Precedenti citati: sentenza n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018 ).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa con adeguata motivazione dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente si è diffuso ampiamente sull'interpretazione delle disposizioni censurate, soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all'autodeterminazione, anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; il giudice a quo ha inoltre espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali cure. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se l'esito dell'attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o non, è profilo che attiene al merito, e non più all'ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2019, n. 12 del 2019, n. 132 del 2018, n. 15 del 2018, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015 ).
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - Ritenuto possibile rifiuto, da parte dell'amministratore di sostegno, delle cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato senza l'autorizzazione del giudice tutelare - Denunciata violazione dei diritti inviolabili all'autodeterminazione e alla dignità personale, alla vita e alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. - dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. L'esegesi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l'amministrazione di sostegno, porta ad escludere che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina - laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o non il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale - o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'ambito dei poteri dell'amministratore di sostegno è puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto, secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina. ( Precedente citato: sentenza n. 440 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2019 ).