Art. 139 c.c.
Cause di nullita' note a uno dei coniugi
((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva