Art. 1391 c.c.Stati soggettivi rilevanti

[1]Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

[2]In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1391 · fonte su Normattiva