Art. 1395 c.c.
Contratto con se stesso
[1]E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.
[2]L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva