Art. 1398 c.c.
Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva