Art. 14 c.c. — Atto costitutivo
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Finanziamento dei soci - Postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. - Applicabilità al finanziamento di una fondazione da parte di un ente pubblico - Esclusione - Fondamento.
La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.
Riguarda ancheart. 2467 Codice civileart. 2497 Codice civile
Precedenti: 649534-01, 639813-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.
Rv. 675480-01
Collegamenti
Art. 16 — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti …
Art. 2500-octies — Trasformazione eterogenea in societa' di capitali
I consorzi, le societa' consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei…
Art. 22
Acquisto della personalita' giuridica Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale…
Art. 25 — Competenze inderogabili dell'assemblea
L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera…
Art. 24 — Assemblea
Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun…
Art. 23 — Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 13 esclude l'applicazione analogica delle norme corporative in conformità all'indirizzo giurisprudenziale affermatosi nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 23
Nell'art. 14 è stato soppresso l'accenno alle leggi i che restringono l'esercizio dei diritti». È sembrato, dopo maturo esame, che tale formula potesse essere giudicata non opportuna o superflua. Infatti essa sembra riecheggiare vecchie concezioni giusnaturalistiche ormai definitivamente superate e incompatibili con i nuovi orientamenti politici. D'altro canto le leggi che restringono il contenuto e l'esercizio dei diritti subbiettivi sono necessariamente leggi eccezionali; in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l'esercizio dei diritti, e quindi non possono applicarsi analogicamente secondo il principio già enunciato dall'art. 14. Se poi la nuova legge apparentemente limitatrice non pone semplicemente limiti esterni, ma crea una nuova configurazione più limitata del diritto supplettivo, siamo evidentemente fuori della sfera di applicazione dell'art. 14. Sembra perciò che il testo dell'art. 14 determini più esattamente i limiti del divieto dell'applicazione analogica.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 24
La regola sul trattamento dello straniero, proposta nel progetto, è rimasta sostanzialmente invariata, salva una modificazione formale per accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti allo straniero nella stessa misura in cui sono riconosciuti dallo Stato straniero ai cittadini italiani. Potrebbe ritenersi superflua una disposizione a sè per le persone giuridiche straniere, in quanto queste dovrebbero considerarsi contemplate nella disposizione che regola il trattamento dello straniero in genere. Tuttavia, per non far risorgere la disputa agitatasi sotto l'impero dell'art. 3 del codice del 1865, si è creduto più prudente inserire nell'articolo relativo al trattamento dello straniero un apposito comma, il quale chiarisce che le disposizioni ivi dettate si osservano anche per le persone giuridiche straniere.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 25
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art14 · fonte su Normattiva