Art. 14 c.c.
Atto costitutivo
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Atto costitutivo
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art14 · fonte su Normattiva