Art. 1401 c.c.
Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva