Art. 1410 c.c.
Rapporti fra cedente e cessionario
[1]Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
[2]Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva