Art. 1415 c.c.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi
[1]La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
[2]I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva