Art. 1416 c.c.
Rapporti con i creditori
[1]La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
[2]I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva