Art. 1425 c.c.Incapacita' delle parti

[1]Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

[2]E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1425 · fonte su Normattiva