Art. 1444 c.c.
Convalida
[1]Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
[2]Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.
[3]La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva