Art. 1427 c.c.
Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva