Art. 1431 c.c.
Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva