Art. 1432 c.c.
Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva