Art. 1439 c.c.
Dolo
[1]Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
[2]Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva