Art. 1441 c.c.
Legittimazione
[1]L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.
[2]L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva