Art. 1449 c.c.Prescrizione

[1]L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

[2]La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1449 · fonte su Normattiva