Art. 1448 c.c.Azione generale di rescissione per lesione

[1]Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.

[2]L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

[3]La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.

[4]Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

[5]Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1448 · fonte su Normattiva