Art. 1457 c.c.
Termine essenziale per una delle parti
[1]Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
[2]In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva