Art. 1475 c.c.
Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La vecchia e tradizionale nozione legislativa del contratto di vendita, derivata dal codice francese, sembrava porre esclusivamente in rilievo il contenuto obbligatorio del contratto («si obbliga a dare»). L'art. 1470 dà invece preciso risalto al suo contenuto reale, perchè questo contenuto, nel nostro sistema, è il momento essenziale della vendita e serve anche a differenziare senz'altro questa dalla promessa bilaterale. La confusione tra i due rapporti, che si riscontrava nella pratica e si rifletteva nello sforzo incessante della giurisprudenza rivolto alla loro discriminazione, era la non ultima conseguenza dell'equivoca definizione data al contratto nel codice del 1865, che lasciava nell'ombra il contenuto reale facendolo quasi dipendere da quello obbligatorio. È ben vero che i due momenti possono non coincidere, come nella vendita alternativa, nella vendita di cosa futura o di cose generiche, nella vendita con riserva di proprietà e in quella di cosa altrui. Ma tali contingenti deviazioni non intaccano il principio basilare per cui il trapasso è sempre conseguente alla dichiarazione di volontà; principio che, nei casi cennati, trova, non un complemento, ma una condizione di efficacia, nell'avveramento delle situazioni originariamente considerate come produttive dell'effetto traslativo. Il contenuto obbligatorio del contratto determina peraltro la disciplina ulteriore che è diretta infatti a stabilire gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore. Delle obbligazioni del venditore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 668
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1475 · fonte su Normattiva